"Revenge Porn": elementi costitutivi ed integrazione del reato.
- Avv. Mirko Melluso
- 3 mag 2023
- Tempo di lettura: 2 min

"Revenge Porn" è un termine inglese coniato per designare l'uso deviato di immagini o video a sfondo sessuale, divulgati senza il consenso della persona ritratta per ragioni, in particolare, ritorsive (ad esempio, per la fine di una relazione preesistente).
Il reato, previsto dall'art. 612 ter del codice penale, è stato introdotto dalla Legge n. 69 del 19.07.2019 (meglio nota come "Codice rosso".)
Le condotte tipizzate dalla norma prevedono, al primo comma, "la consegna", "la cessione", "l'invio" e la "pubblicazione" di materiale di natura pornografica. Dette attività vengono attuate dall'autore per svariate finalità (prevalentemente, stando alla casistica, per natura ritorsiva/vendicativa).
Le condotte descritte, stando al tenore della norma, devono essere perpetrate "senza il consenso delle persone rappresentate".
Sul punto, è doveroso segnalare una recente ed interessante sentenza del Tribunale di Torino n. 303 del 24/02/2023 che chiarisce il ruolo del consenso della persona offesa nell'integrazione del delitto in esame.
A giudizio del Tribunale torinese: "Non rileva ai fini scriminanti la circostanza che a procedere all'invio originario all'imputato del materiale fotografico sia stata proprio la persona offesa, dal momento che il reato è integrato dalla pubblicazione senza il consenso della stessa o meglio, come nel caso di specie, come punizione/ricatto."
Sostanzialmente, l'imputato non ha potuto giustificare la diffusione del materiale in suo possesso asserendo di aver ricevuto lo stesso per volontà della persona offesa. Ciò in quanto è la condotta, necessariamente dolosa, di divulgazione dei contenuti esplicitie privati, ad integrare il reato.
Si tratta di un delitto introdotto dal legislatore con la finalità di disincentivare la divulgazione di materiale pornografico (specie attraverso il web oppure a mezzo social network) da parte di coloro i quali non si curano degli effetti potenzialmente devastanti per la persona ritratta. Vi sono stati , infatti, eventi balzati alle cronache di persone (specialmente donne) che non hanno retto la pressione, scaturente dalla divulgazione di contenuti privati, a tal punto da compiere atti autolesivi ed estremi.
Il reato ex art. 612 ter c.p. è punibile a querela della persona offesa ed il termine per la presentazione della stessa è di sei mesi.
Nel caso in cui una persona dovesse essere vittima di diffusione di immagini e/o video privati divulgati senza il proprio consenso, il mio personale consiglio è quello di rivolgersi, senza alcun indugio e remora, ad un legale che assisterà la stessa nella presentazione di opportuna denuncia/querela alla Procura della Repubblica competente.
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