Il Contratto di Convivenza.
- Avv. Mirko Melluso
- 17 lug 2024
- Tempo di lettura: 4 min

Negli ultimi decenni, i modelli familiari e le forme di convivenza sono evoluti notevolmente.
Il contratto di convivenza, introdotto in Italia con la Legge n. 76 del 20 maggio 2016 (nota come “Legge Cirinnà”), rappresenta una risposta giuridica, benché tardiva e per certi versi approssimativa come si vedrà in proseguo, a questa evoluzione.
A ciò si aggiunga, la crisi, inequivocabile ed inarrestabile, che sta attraversando l’istituto del matrimonio con l’aumento esponenziale delle separazioni e dei divorzi come rappresentato dall’ultima analisi ISTAT relativa all’anno 2022 che prevede 89.907 separazioni e 82.596 divorzi.
Lo strumento in esame permette, quindi, a coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali, di regolare aspetti patrimoniali e personali della loro vita in comune.
Definizione e Natura Giuridica
Il contratto di convivenza è un accordo privato che consente ai conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita insieme.
Esso non costituisce un’alternativa al matrimonio o all’unione civile, ma offre un’opzione per quelle coppie che, pur convivendo stabilmente, non vogliono o non possono formalizzare la loro unione in tali forme.
Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza. Detta circostanza, tuttavia, non viene ritenuta un presupposto per la validità, quanto elemento probatorio ai fini dell’inizio della convivenza.
Contenuto del Contratto di Convivenza
Secondo l’articolo 1, comma 50 e seguenti della Legge Cirinnà, il contratto di convivenza può prevedere:
1. Indicazione della residenza: il luogo di residenza della coppia.
2. Regolamentazione dei rapporti patrimoniali: la suddivisione delle spese domestiche, il regime di comunione o separazione dei beni nonché le modalità di contribuzione alle necessità comuni.
3. la designazione dell'altro quale proprio rappresentante, con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ed in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
4. Diritti successori: sebbene i conviventi di fatto non abbiano diritti successori come i coniugi, il contratto può prevedere disposizioni relative all’uso dell’abitazione comune in caso di morte di uno dei conviventi.
5. l’indicazione del convivente come futuro tutore, curatore o amministratore di sostegno, in caso ne ricorrano i presupposti.
Requisiti Formali
Per essere valido, il contratto di convivenza deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Tale formalità garantisce la certezza e l’opponibilità del contratto a terzi. A tal fine, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto l'atto deve trasmetterne copia, entro i successivi 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.
Il contratto di convivenza non ammette termini e condizioni e, se inseriti, si considerano non apposti.
Modifica e Risoluzione del Contratto.
Il contratto di convivenza può essere modificato o risolto in qualsiasi momento, con il consenso di entrambe le parti, attraverso le stesse formalità richieste per la sua stipulazione.
La risoluzione può avvenire anche unilateralmente mediante notifica all’altro convivente. In tal caso, il professionista che riceve l'atto è tenuto a notificarne copia all'altro contraente (all'indirizzo risultante dal contratto). Inoltre, se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
Il contratto di convivenza può, altresì, essere sciolto automaticamente in caso di matrimonio, unione civile, o cessazione della convivenza. In quest'ultima ipotesi, se il convivente versa in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata dall’art. 438, comma II, cod. civ.
Effetti della Risoluzione.
Alla risoluzione del contratto, le parti devono regolare i rapporti patrimoniali residui, in particolare per quanto riguarda la divisione dei beni comuni e la gestione delle obbligazioni assunte durante la convivenza. In assenza di un accordo, le controversie possono essere risolte in sede giudiziaria.
Aspetti Critici e Prospettive Future.
Nonostante la Legge Cirinnà rappresenti un significativo passo avanti nella tutela delle coppie di fatto, il contratto di convivenza presenta alcune limitazioni. Una delle critiche più rilevanti riguarda l’assenza di diritti successori, che può lasciare il convivente superstite in una situazione di vulnerabilità economica. Inoltre, la regolamentazione dei rapporti personali, come l’affidamento dei figli o il diritto di visita, non è prevista dal contratto di convivenza, richiedendo quindi interventi separati.
Le prospettive future potrebbero includere una revisione della normativa per colmare queste lacune, eventualmente ampliando i diritti riconosciuti ai conviventi di fatto e garantendo loro una maggiore protezione giuridica. Chi scrive auspica che detti interventi vengano legiferati in modo esauriente e tempestivo.
Conclusioni.
Il contratto di convivenza rappresenta un importante strumento di autodeterminazione per le coppie che scelgono di vivere insieme senza sposarsi o unirsi civilmente. Esso offre la possibilità di regolare con chiarezza i rapporti patrimoniali e alcune questioni pratiche della vita quotidiana, contribuendo alla stabilità e alla certezza dei rapporti giuridici.
Sovente tante coppie ignorano la possibilità di ricorrere al contratto di convivenza ritenendo, erroneamente, che l’unica tutela giuridica offerta alle stesse possa essere il matrimonio. Quest’ultimo istituto è fortemente in crisi ed i dati sopra citati ne offrono una evidente manifestazione.
Tuttavia, affinché il contratto di convivenza possa essere veramente efficace, è necessaria una continua evoluzione normativa che tenga conto delle nuove esigenze sociali, dell'evidente mutamento sociologico in corso nonché delle richieste di tutela dei diritti delle coppie di fatto.