La restituzione dei regali tra ex fidanzati e la "promessa di matrimonio".
- Avv. Mirko Melluso
- 28 mar 2024
- Tempo di lettura: 4 min

Una questione che sorge spesso, al termine di una relazione, riguarda la restituzione dei doni scambiati durante il fidanzamento.
La rottura del legame lascia spesso degli strascichi tra i quali rientra anche la problematica della restituzione dei regali effettuati fra i fidanzati.
In particolare, si tratta di capire se vi sia o meno un obbligo, concernente la restituzione dei beni donati, previsto dalla legge.
Al fine di rispondere al quesito, si rende necessaria una breve e preliminare premessa circa la distinzione fra le donazioni e quelle che vengono definite, in gergo tecnico, "liberalità d'uso".
Una donazione è un atto di liberalità e prevede quale elemento costitutivo l'"animus donandi" del donante il quale si spoglia, scientemente e volontariamente, di un proprio bene (generalmente immobile) con conseguente arricchimento del donatario ossia colui che riceve lo stesso. Proprio in ragione della natura della donazione è richiesta la forma dell'atto pubblico notarile a pena di nullità. Ciò, al contrario, non è necessario per le donazioni di "modico valore". Queste ultime, infatti, riguardano donazioni che, tenuto conto delle circostanze patrimoniali concrete del donante, non comportano un significativo depauperamento del patrimonio dello stesso. Si tratta, ad esempio di gioielli di modico valore oppure di somme di denaro non ingenti.
Nella categoria delle "liberalità d'uso" rientrano i regali tutti i regali scambiati nella coppia per celebrare ricorrenze specifiche (anniversari, compleanni, ecc...), ma anche quelli fatti a prescindere da queste ultime (si pensi ai viaggi pagati da un solo membro della coppia).
Premesso quanto sopra, occorre, quindi chiedersi quando sia possibile chiedere la restituzione dei regali fatti fra ex fidanzati.
Per i regali che rientrano nelle liberalità d'uso non può essere chiesta la restituzione dei doni fatti sia in occasione di festività che al di fuori di esse come ad esempio vestiti, cioccolatini, fiori, beni tecnologici, borse (di non elevato valore).
In sostanza, non sussiste alcun obbligo giuridico di restituzione dei predetti beni al momento di cessazione del rapporto relazionale.
Sta poi al buon senso (ed al buon gusto), di colui/colei che ha effettuato il regalo, evitare di chiedere la restituzione di quanto spontaneamente regalato quando la coppia era ancora effettiva e stabile.
Differente è il discorso per quanto riguarda le donazioni.
Proprio in ragione della loro natura di atto di liberalità riguardante beni di ingente valore è necessaria la redazione e sottoscrizione dell'atto avanti un Notaio con la presenza di testimoni. L'assenza di tale formalità determina la nullità dell'atto con tutte le conseguenze previste dalla legge.
Inoltre, la donazione può essere revocata per ingratitudine nei casi previsti dall'art. 801 del Codice Civile.
LA "PROMESSA DI MATRIMONIO" E LA RESTITUZIONE DEI DONI EFFETTUATI IN FUNZIONE DELLA STESSA.
La promessa di matrimonio è l'atto con il quale un soggetto si impegna a contrarre matrimonio con una persona determinata. Essa può essere semplice ovvero solenne fatta attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata.
E' bene precisare che tale promessa non determina alcun obbligo giuridico a contrarre il matrimonio.
Nel caso i cui vi siano stati dei regali, effettuati in vista del matrimonio che non verrà più celebrato, essi si devono restituire, indipendentemente da quali siano stati i motivi che hanno determinato la rottura del fidanzamento e dalle eventuali responsabilità.
L'art. 80 del Codice Civile prevede, infatti, che: "Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto".
La Corte di Cassazione si è espressa prevedendo l'obbligo di restituzione dei regali effettuati per la promessa di matrimonio (Cass. ord. 29980/21). Tale pronuncia rappresenta un importante chiarimento circa l'interpretazione della disciplina relativa alla rottura della promessa di matrimonio.
A giudizio della Suprema Corte, è sufficiente che le nozze non vengano celebrate per attribuire al donante il diritto di chiedere la restituzione dei doni. Fra questi rientrano non solo la fede o l'anello di fidanzamento, ma anche beni immobili. Si pensi, ad esempio, al fidanzato che co-intesta la sua casa alla futura moglie o che le dia in donazione un appartamento, pagando al venditore il relativo prezzo per la compravendita.
I regali, quindi, vanno sempre restituiti, indipendentemente dall’esistenza di un valido motivo che abbia determinato il “ripensamento” e dalla responsabilità di uno dei due partner.
Non è necessario che ci sia stata una solenne promessa di matrimonio, ma è sufficiente dimostrare che il regalo sia stato fatto proprio “a causa della promessa di matrimonio”, vale a dire, in vista della celebrazione delle nozze.
Se i doni non vengono restituiti volontariamente sarà necessario adire la via giudiziale.
La domanda di restituzione, stando al dettato dell'art. 80 co.2 c.c. "non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei due promittenti".
In conclusione, non esiste alcun obbligo giuridico di restituzione dei regali effettuati fra fidanzati in pendenza di relazione che rientrano nelle cosiddette "liberalità d'uso".
Sussiste, invece, un obbligo di restituzione dei beni (anche immobili) effettuati per la "promessa di matrimonio" qualora quest'ultimo non dovesse essere celebrato a prescindere dalle motivazioni sottostanti.
Il donante ha, in tal caso, diritto a richiedere la restituzione dei bene donato in funzione della celebrazione del matrimonio. Qualora non dovesse ottenere la restituzione volontaria del bene potrà adire la via giudiziale entro il termine, a pena di decadenza, di un anno dal giorno in cui in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei due promittenti".
Con la mia ragazza ,li ho fatto avere molte cose , lavastoviglie,pinguino portatile ,ho pagato i debiti suoi ,come posso reagire