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Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati: profili giuridici essenziali, ratio e questioni aperte.

Palazzo Dei Marescialli sede del Consiglio Superiore della Magistratura.  (cartello inserito con AI)
Palazzo Dei Marescialli sede del Consiglio Superiore della Magistratura. (cartello inserito con AI)

Il presente articolo si pone l'obiettivo di fornire un quadro giuridico essenziale e, si auspica, di agevole comprensione, che possa chiarire gli aspetti più salienti relativi al referendum costituzionale che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Inoltre, verranno, sommariamente, esposte le ragioni favorevoli e contrarie alla riforma.


Preliminarmente, occorre premettere che il “referendum costituzionale sulla separazione delle carriere” non è un referendum abrogativo, ma un referendum confermativo ex art. 138 Cost. In questo caso, gli elettori sono chiamati a confermare o respingere una legge costituzionale già approvata dal Parlamento. Nel caso in questione, la consultazione è stata indetta, come certamente noto, per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 e riguarda la legge costituzionale intitolata «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.


1) Inquadramento: che tipo di referendum è (e cosa non è)

Quando si parla di “referendum sulla separazione delle carriere”, si rischia un equivoco: non si tratta di una consultazione per “abolire” una norma (come avviene nel referendum abrogativo ex art. 75 Cost.), bensì di un referendum costituzionale (o confermativo) previsto dall’art. 138 della Costituzione.

Sommariamente, detta norma prevede che:

  • la Costituzione può essere modificata solo con un procedimento aggravato (doppia deliberazione di ciascuna Camera, a distanza di tempo "ad intervallo non minore di tre mesi");

  • se nella seconda votazione la riforma non raggiunge la maggioranza dei 2/3 dei componenti, può essere richiesto un referendum confermativo;

  • il popolo, con voto Sì/No, decide se quella legge costituzionale entra in vigore (Sì) oppure cade (No).

Questo referendum ha due conseguenze pratiche molto nette:

  1. non c’è quorum di partecipazione (a differenza dell’art. 75 Cost.);

  2. non si vota un “quesito” ritagliato su singole frasi, ma l’approvazione o il rigetto di un testo legislativo costituzionale.

2) L’oggetto della consultazione 2026: atti, date e quesito.

La consultazione in esame è stata indetta con D.P.R. 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 gennaio 2026, che fissa il voto nei giorni 22-23 marzo 2026.

Il testo, sottoposto a conferma, è la legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata in G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025.

È utile anche ricordare (perché è un fatto “procedurale”, ma sostanziale per capire perché si vota) che l’iter parlamentare si è chiuso con approvazioni a maggioranza assoluta, ma inferiore ai 2/3, condizione tipica che apre la strada al referendum confermativo.

3) “Separazione delle carriere”: cosa significa sul piano costituzionale.

Nel dibattito pubblico, l’espressione “separazione delle carriere” è spesso usata come scorciatoia. Sul piano tecnico-giuridico, però, essa implica almeno due livelli:

3.1) Livello funzionale (già esistente nella pratica)

In Italia, giudici e pubblici ministeri svolgono funzioni diverse; inoltre, il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti (e viceversa) è statisticamente poco frequente e regolato. Questo è uno degli argomenti ricorrenti di chi sostiene che la “separazione” sarebbe in parte già realizzata nei fatti (anche se non sempre con gli stessi effetti istituzionali).

3.2) Livello ordinamentale/costituzionale (il cuore della riforma)

La riforma oggetto di referendum, per come è costruita, non si limita a ribadire una distinzione funzionale: mira a incidere sull’architettura costituzionale dell’ordine giudiziario, intervenendo su più articoli e, soprattutto, ridisegnando autogoverno e disciplina della magistratura. È il motivo per cui molte analisi sottolineano che la consultazione riguarda un “pacchetto” più ampio del solo slogan “separazione delle carriere”.

4) Il contenuto strutturale della riforma.

4.1) Due “carriere” e assetto dell’ordinamento giurisdizionale

Il testo di riforma interviene su un insieme di disposizioni costituzionali (tra cui, come riportato nel quesito e negli atti informativi, gli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 Cost.) con l’obiettivo (dichiarato) di ridisegnare il perimetro dell’ordinamento giurisdizionale, includendo la separazione tra magistratura requirente e giudicante a livello costituzionale.

4.2) Riforma dell’autogoverno: sdoppiamento/riassetto del Consiglio Superiore della Magistratura)

Uno snodo decisivo del disegno riformatore riguarda l’autogoverno. Nelle ricostruzioni specialistiche, la riforma viene presentata come un intervento che “spacchetta” l’attuale assetto, con l’idea di separare (in modo coerente con le due carriere) anche la governance e le dinamiche di nomina/gestione.

4.3) Giurisdizione disciplinare: l’istituzione di una “Corte disciplinare/Alta Corte”

Altro punto-cardine è la giustizia disciplinare dei magistrati: la riforma prevede l’istituzione di un organo ad hoc (nel titolo stesso compare “istituzione della Corte disciplinare”), con spostamento/ridefinizione del potere disciplinare rispetto all’assetto precedente.

Su questo aspetto si concentrano molte delle obiezioni “di sistema”: perché la disciplina non è un tema meramente corporativo, ma uno dei luoghi in cui si bilanciano indipendenza e responsabilità della magistratura.

5) Il “perché” giuridico-politico della riforma: quali problemi mira a risolvere (secondo i sostenitori)

Pur restando in un taglio giuridico, è utile esplicitare la ratio addotta dai sostenitori, perché orienta l’interpretazione del testo e delle sue conseguenze:

  • Imparzialità del giudice e “parità delle armi” nel processo penale: l’idea è che una separazione più netta tra chi accusa (PM) e chi giudica riduca il rischio di “prossimità culturale/ordinamentale” tra le funzioni, rendendo più percepibile l’equidistanza del giudice. In questa chiave la riforma viene spesso collegata, almeno idealmente, alla logica del processo accusatorio.

  • Riduzione del peso delle correnti e delle dinamiche interne nell’autogoverno: una parte del discorso pubblico favorevole alla riforma è che il sistema attuale di autogoverno avrebbe mostrato criticità (lottizzazioni, logiche associative). Da questo aspetto sorge l’interesse per nuovi meccanismi di composizione/nomina.

In estrema sintesi: per i sostenitori, la riforma è una sorta di "terapia istituzionale" che interviene su (a) struttura delle carriere, (b) organi di governo, (c) disciplina.

6) Le criticità giuridico-costituzionali sollevate dai contrari (e dove “fa attrito” il testo)

Le principali linee critiche, che ricorrono in analisi e prese di posizione tecniche, si concentrano su tre nodi.

6.1) Rischio di alterare l’equilibrio tra poteri (autonomia e indipendenza)

Il punto non è “separare o non separare” in astratto, ma come si ridisegnano i contrappesi: se, ad esempio, il nuovo assetto disciplinare o la composizione degli organi di autogoverno incrementano (anche solo potenzialmente) il peso della politica, i contrari leggono la riforma come una possibile riduzione dell’indipendenza della magistratura.

6.2) Disciplinare: accountability sì, ma con quali garanzie?

Spostare la disciplina su una Corte dedicata può essere visto in due modi:

  • come rafforzamento della terzietà e specializzazione;

  • oppure come spostamento delicato che, a seconda della composizione e delle procedure, può esporre la disciplina a “pressioni” esterne o a incentivi distorsivi (per esempio, un eccesso di prudenza del magistrato per timore di sanzioni).

6.3) La riforma “oltre lo slogan”

Molti commentatori sottolineano che il corpo elettorale è chiamato a decidere su un testo che, pur popolarmente etichettato come “separazione carriere”, contiene una ristrutturazione più ampia (autogoverno + disciplina). Dal punto di vista della qualità della decisione democratica, ciò si traduce in un tema classico: unità del quesito contro comprensibilità sostanziale.

7) Effetti giuridici del voto: cosa succede se vince il Sì o se vince il No

Se vince il Sì

La legge costituzionale viene confermata ed entra in vigore secondo le regole previste.

Seguirà una fase applicativa in cui molte scelte operative (organizzazione concreta, dettagli procedurali, norme di attuazione) verranno precisate da fonti successive, nei limiti consentiti dalla nuova cornice costituzionale. (Questo è tipico di riforme che ridisegnano organi e competenze: la Costituzione fissa “archi portanti”, poi arriva l’edilizia di dettaglio).

Se vince il No

La legge costituzionale è respinta e non entra in vigore.

Resta fermo l’assetto costituzionale precedente; il tema politico/ordinamentale può ovviamente riaprirsi con nuove proposte, ma la specifica riforma sottoposta a referendum viene “archiviata” come testo.

8) Conclusione.

Dal punto di vista strettamente giuridico-costituzionale, il referendum del 22-23 marzo 2026 chiede agli elettori di pronunciarsi non su una singola modifica “chirurgica”, ma su una riforma organica: separazione delle carriere (in senso costituzionale) e contestuale ridisegno dell’autogoverno e della disciplina.

A giudizio di chi scrive, si tratta di un referendum che riguarda una questione importante riguardante, soprattutto, l'assetto della magistratura quale organo giudiziario. Tuttavia, essa, contrariamente a quanto asserito da coloro (favorevoli e contrari) che si danno "battaglia" nei dibattiti trasmissioni televisive, non ha una incidenza immediata sulla percezione della giustizia da parte dei cittadini.

Infatti, la problematica ha ormai assunto connotati di un vero e proprio scontro "ideologico" e, prettamente, politico con dei veri e propri slogan (tanto cari alla nostra classe politica).

In conclusione, a mio avviso, la giustizia, percepita dagli addetti ai lavori ed anche dai cittadini che entrano in contatto con essa, ha problemi ben più importanti rispetto ad una riforma strutturale della magistratura. Questo, però, è un discorso più ampio che sarà oggetto di altri interventi più mirati da parte dello scrivente legale.



 
 
 

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