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L’assegno di mantenimento e la nuova relazione “more uxorio”

Marito triste per la fine della relazione mentre la ex moglie è felice con il nuovo compagno sapendo che verrà ancora mantenuta dall'ex marito. è felice
Immagine creata con AI

Con il presente articolo si intende chiarire un aspetto rilevante ed, estremamente, dibattuto scaturente dal fallimento del rapporto matrimoniale.

L’assegno di mantenimento, disciplinato dagli articoli 156 e seguenti del Codice Civile, viene riconosciuto al coniuge economicamente più debole in caso di separazione personale dei coniugi.

Vediamo quali sono i presupposti, come viene determinato e come si è posta, recentemente, la giurisprudenza in materia.


Presupposti.

Ai sensi dell’art. 156 c.c. il coniuge cui non sia addebitata la separazione ha diritto di ricevere un assegno periodico quando non disponga di adeguati redditi propri. I presupposti essenziali sono:

1. Mancanza di addebito a carico del richiedente;

2. Insufficienza dei mezzi economici del richiedente per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;

3. Capacità economica dell’obbligato di provvedere al mantenimento.


Determinazione dell’assegno.

La misura dell’assegno è stabilita dal Giudice in relazione a diversi parametri, tra i quali:

• Durata del matrimonio;

• Condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi;

• Contributo personale ed economico di ciascuno alla vita familiare;

• Potenzialità di guadagno.


Evoluzione giurisprudenziale.

Nel corso del tempo, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta a più riprese in materia.

La Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 18287/2018) ha precisato come l’assegno di mantenimento abbia anche funzione compensativa-perequativa, volta a riequilibrare le disparità economiche tra le parti, in relazione alle scelte di vita adottate durante il matrimonio.

Sul tema, si segnala un'interessante e rilevante pronuncia recente della Suprema Corte in tema di assegno di mantenimento.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 14358/2025 ha ribadito che la nuova e stabile convivenza dell'ex partner beneficiario o beneficiaria non annulla né interrompe, in automatico, il versamento dell'assegno.

Ciò in quanto, spiegano i Giudici, l'eventuale sottrazione del contributo va sempre subordinata a una valutazione complessiva del caso specifico, tenendo anche conto della durata dell'anteriore legame matrimoniale e dell'effettiva situazione economica nella nuova convivenza.

La stabile convivenza more uxorio conserva, quindi, la componente compensativa dell'assegno, a condizione che il beneficiario dia la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell'apporto dato - in costanza di matrimonio - alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex partner.

In sostanza, l'ex coniuge che abbia iniziato una relazione con una terza persona, se senza mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto alla somma mensile in chiave esclusivamente compensativa. Tuttavia, lo deve poter dimostrare in giudizio.

In conclusione, la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dalla donna, ha ribadito un orientamento ormai consolidato: la nuova unione sentimentale non basta a far venir meno l'effetto compensativo dell'assegno di mantenimento. Ciò a condizione che non emerga una nuova autosufficienza economica, con un tenore di vita paragonabile a quello anteriore o, comunque, adeguato al sostentamento senza il supporto dell'ex partner.




 
 
 

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