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Fase 2. Chi sono "i congiunti"?.

Aggiornamento: 10 mag 2020



Come certamente noto, dal 4 maggio prossimo inizierà la cosiddetta "Fase 2" in cui verranno allentate le misure, fortemente restrittive, rese necessarie per contrastare il Coronavirus.

Il Governo ha, quindi, emanato in data 26 aprile (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27.04) l'ennesimo DPCM intitolato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Nel predetto provvedimento, all'art. 1 lett. a) è indicato: "...si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento".

Stando alla menzionata norma sarà, quindi, consentita la visita ai congiunti a condizione che non vi sia un numero rilevante di persone nello stesso luogo. Ma chi rientra, esattamente, in questa categoria?. La questione ha, fin da subito, suscitato notevoli dubbi fra l'opinione pubblica.

In primo luogo, preme rilevare che il codice civile non fornisce alcuna definizione del termine congiunto, ma dedica il titolo V del Libro I (delle persone e della famiglia) dagli articoli 74 al 78 alla parentela e affinità.

L'art. 74 c.c., in particolare, definisce la parentela come "il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite". Il successivo art. 77 pone, inoltre, il limite alla parentela disponendo che: " la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni affetti effettivamente determinati".

Il codice penale, invece, menziona il termine "prossimi congiunti" all'art. 307 co.4 c.p. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata). Stando alla citata norma, infatti, Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.”

Il legislatore, inoltre, novellando il predetto articolo con il D.Lgs. 19.1.2017, n. 6, ha omesso di includere le coppie conviventi nonostante l'introduzione delle stesse avvenuta con la Legge 76/2016 (legge Cirinnà).

La giurisprudenza non ha fornito supporto all'interpretazione dei soggetti rientranti nella categoria dei congiunti.

Ora, sorge, legittimamente, il dubbio se vi sia la possibilità dal 4 maggio di poter andare a trovare coloro che non rientrano nella categoria dei congiunti.

Stando all'interpretazione letterale della menzionata normativa, non sarebbe, infatti, possibile effettuare alcuna visita ai propri fidanzati o fidanzate né, tantomeno, ad amici fraterni.

Il Governo nell'emanazione dell'ultimo DPCM ha, quindi, usato un termine giuridico vago e dai contorni poco delineati che ha, di fatto, generato parecchia confusione fra i cittadini già provati dalle restrizioni legate all'emergenza sanitaria.

Confido che nei prossimi giorni arrivino dei chiarimenti, da parte delle Autorità competenti, circa l'individuazione dei soggetti a cui sarà possibile far visita senza rischiare di incorrere in sanzioni.





 
 
 

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